Infermieri e partita IVA
Tutte le risposte alle domande più frequenti in merito alla libera professione.
Per aprire la Partita IVA è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. I lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/10 che è reperibile sia online sul sito www.agenziaentrate.gov.it sia presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio comune.
Per aprire la Partita Iva è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. I lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/10 che è reperibile sia online sul sito www.agenziaentrate.gov.it sia presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio comune.
Il modello AA9/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività in una delle seguenti modalità:
- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello AA9/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività in una delle seguenti modalità:
- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Ordinaria: viene aperta dai professionisti che non hanno i requisiti per avvalersi del regime forfetario o che presumono di avere un reddito superiore a 65.000,00 euro lordi annui. La tassazione è commisurata alla fascia di reddito, uguale a quella che hanno i lavoratori dipendenti.
- Regime forfetario: regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 15%. Per le nuove iniziative economiche l’imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni. Può essere adottato da coloro che ne hanno i requisiti e che prevedono un reddito annuo lordo non superiore a 65.000,00 euro.
Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
- Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore del 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).
- Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Il regime forfettario non ha limiti né di durata né di età. Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Infermieri e crediti formativi ECM
Rispondiamo a tutte le domande legate alla formazione e ai crediti ECM riservati agli infermieri.
L’Educazione Continua in Medicina, introdotta con decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 art. 16 e segg. serve a mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenza, le competenze e le performance degli operatori della sanità. In particolare il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
I crediti formativi forniscono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento e al miglioramento del livello qualitativo della propria professione. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato.
Gli operatori della sanità possono ottenere i crediti ECM attraverso gli eventi formativi residenziali (congressi, conferenze, seminari) e attraverso i corsi a distanza (FAD) accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), dalle Regioni o dalle Province autonome. I crediti ECM erogati dai corsi FAD rilasciati da provider accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome sono riconosciuti solo per i professionisti che operano sul territorio dell’ente accreditante.
I crediti formativi possono essere acquisiti partecipando a corsi FAD – formazione a distanza, corsi RES – corsi residenziali, corsi FSC – formazione sul campo.
La Manovra Finanziaria di agosto decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 3, comma 5 lettera b) stabilisce “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Sono esonerati i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
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Infermieri e iscrizione all'ENPAPI
Rispondiamo ai dubbi e alle domande in merito a tutto ciò che concerne l'iscrizione di un infermiere all'ENPAPI.
Sono obbligati ad iscriversi ad ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari iscritti ai relativi Albi Provinciali IPASVI che esercitano l’attività libero professionale in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata.
L’obbligo sussiste anche se il libero professionista svolge attività di lavoro dipendente.
Gli iscritti ad Enpapi, conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 3 D.Lgs. 10/2/1996 n. 103 devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività. A partire dal 2012 la maggiorazione è pari al 4% ed è riscossa direttamente dal libero professionista, diversamente, nei confronti della Pubblica Amministrazione, tale maggiorazione rimane fissa al 2%.
Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto è pari al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo. Il contribuente può facoltativamente optare anche per aliquote superiori.
Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del Comparto Sanità e, in specie, gli infermieri, non possono svolgere la cd. doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi.
Tuttavia qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50%, o sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione datrice di lavoro, anche se assunto a tempo pieno, può esercitare un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. In entrambi i casi il presupposto comune per la liceità del cd. cumulo di impieghi è l’assenza del conflitto d’interessi cui, nel secondo, si aggiunge anche l’obbligo di specifica autorizzazione dai competenti organi “secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Nell’esercitare una qualsiasi attività vi è la possibilità di recar danno ad altri, in particolare per un Infermiere il rischio è molto elevato in quanto assiste persone, e per tale motivo è necessario avvalersi di un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
Esistono diverse compagnie assicuratrici che propongono questa forma assicurativa; la FNOPI ha stipulato una convenzione a favore degli iscritti.
L’infermiere libero professionista deve presentare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti: domanda di iscrizione (scaricabile dal sito di Enpapi) copia fronte/retro di un documento di identità valido. Tutta la documentazione va inviata entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività libero professionista al seguente indirizzo: ENPAPI Via Alessandro Farnese 3, 00192 Roma.
La domanda di iscrizione ad Enpapi va presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio dell’attività libero professionale, pena sanzioni. L’Ente, dopo aver accertato tutti i requisiti, comunicherà la conferma dell’avvenuta iscrizione, il numero di matricola e le prime informazioni relative agli adempimenti previsti dal Regolamento di Previdenza.
Il Regolamento di Previdenza all’art. 9 stabilisce una sanzione per omesso invio della domanda di iscrizione entro il termine di 60 giorni pari a 100,00 euro. Nel caso di iscrizione entro i successivi 30 giorni la sanzione si riduce a 20,00 euro.
Tutti i soggetti iscritti ad Enpapi hanno l’obbligo, entro il 10 di settembre di ogni anno, di comunicare all’ente l’ammontare del reddito netto professionale ed il volume d’affari o corrispettivo lordo derivante dall’attività professionale e dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente.
Il regolamento di Previdenza all’art. 10 stabilisce una sanzione per ritardato invio della comunicazione pari a euro 10,00 se la comunicazione è inviata nei successivi sette giorni dalla scadenza; pari a 50,00 euro se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivi alla scadenza; oltre il novantesimo giorno si applica una sanzione pari a 100,00 euro.
Il contribuente annualmente deve corrispondere cinque rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso e un anticipo del saldo dovuto per l’anno precedente e una sesta rata pari al conguaglio tra le somme di cui sopra già versate e quanto dovuto complessivamente a titolo di contributo soggettivo ed integrativo sulla base delle dichiarazioni dei redditi netti professionali e dei volumi d’affari. Gli acconti devono versarsi in cinque rate con scadenza il 10 del mese di febbraio, aprile, giugno, agosto e settembre. La sesta rata deve essere versata entro il 10 dicembre.
L’ente provvede ad inviare a ciascun iscritto appositi bollettini MAV in tempo utile per effettuare i versamenti alle scadenze previste.
Diversamente il contribuente può versare i contributi in un’unica soluzione entro il 10 di dicembre.
L’Infermiere libero professionista che cessa o sospende l’attività professionale può presentare domanda di esonero alla contribuzione su apposito modulo scaricabile dal sito di Enpapi, allegando documento di identità. L’esonero ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività. Durante il periodo di esonero l’iscritto non matura anzianità contributiva e non ha diritto ad usufruire delle prestazioni di maternità e di assistenza.
Qualora il soggetto alla presentazione della domanda di esonero non abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la restituzione dei contributi versati con conseguente cancellazione della posizione contributiva.
Le somme rimborsabili sono pari al montante dei contributi soggettivi versati.
Solo l’iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione può chiedere il riscatto dei contributi versati nelle precedenti gestioni. Il contribuente, regolarmente iscritto ad Enpapi al momento della presentazione della domanda, deve presentare domanda all’Ente, questo promuoverà il procedimento verso l’altro Ente/i a cui era precedentemente iscritto il professionista. La ricongiunzione può essere richiesta solo una volta. In questo caso si parla di ricongiunzione in entrata.
Il contribuente può chiedere anche la ricongiunzione in uscita, ovvero chiedere all’Ente a cui è iscritto, il trasferimento dei contributi versati in precedenza ad Enpapi. In tal caso la domanda va presentata alla Gestione previdenziale presso la quale si è iscritti e non ad Enpapi.
L’ammontare dei contributi da trasferire è pari alla somma dei contributi previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il trasferimento.
I contributi soggettivi e di maternità sono fiscalmente deducibili ai fini dell’Irpef. Il contributo integrativo invece non è deducibile.
I contribuenti, in regola con tutti i versamenti possono presentare domanda di riscatto dei periodi di studio relativi:
- il conseguimento del diploma Universitario,
- il conseguimento di diplomi ed attestati equipollenti,
- il conseguimento della Laurea in Infermieristica e Laurea specialistica in Scienze infermieristiche,
- la partecipazione ai Master di Primo e di Secondo livello
La domanda, scaricabile dal sito di Enpapi, deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o consegnata direttamente presso gli uffici dell’Ente, allegando certificazione dalla quale risulti il conseguimento del titolo, la data in cui è stato conseguito, la durata legale del corso di studi e la sua collocazione temporale; e fotocopia di un documento di identità valido.
I soggetti che beneficiano della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:
- svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
- rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
- gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età);
- gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all’Ente.
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili e si applicano solo al contributo soggettivo minimo.
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