Infermieri e adempimenti per la libera professione

Intraprendere l’esercizio libero professionale è estremamente semplice, facilitato dalla recente normativa tributaria e previdenziale. Di seguito gli aspetti da prendere in considerazione per diventare in breve tempo un libero professionista.

Come ogni professionista che voglia esercitare la professione occorre prima di tutto essere iscritti all’Albo Professionale della Provincia in cui si è residenti oppure ove si ha il domicilio professionale. Il consiglio è quello di iscriversi presso la provincia in cui si svolge regolarmente l’attività, ovvero il domicilio professionale, per poter essere supportati in caso di necessità in maniera più mirata e puntuale dall’ordine professionale provinciale.
I documenti necessari all’iscrizione sono:
• Domanda di iscrizione compilata in stampatello e firmata (applicare marca da bollo da Euro 16,00)
• Documento di identità (carta d’identità o passaporto in carta semplice)
• 2 (due) fotografie formato tessera
• Attestazione del versamento intestato a Concessioni Governative (vedere quota da versare sul sito dell’OPI a cui ci si sta iscrivendo)
• Green pass
• All’ordine provinciale va poi corrisposta la tassa di iscrizione che varia a seconda dell’ordine provinciale presso il quale ci si iscrive
• Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito dell’ordine provinciale di interesse. Per le province di Milano, Lodi e Monza Brianza è www.opimilomb.it.

Premessa
L’apertura della Partita IVA (Iscrizione Iva) è una condizione necessaria per poter esercitare la libera professione.
È possibile optare o per il recente regime forfetario o per il regime ordinario. In sintesi il vantaggio del regime forfetario è la minor tassazione irpef rispetto a quello ordinario, ma per potersene avvalere occorre avere determinati requisiti; che illustriamo di seguito.

Modalità di apertura partita iva
Per aprire la Partita Iva è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un commercialista. I lavoratori autonomi devono compilare la Dichiarazione di inizio attività, che è reperibile sia online sul sito www.agenziaentrate.gov.it sia presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio comune.
Il codice Ateco da indicare è l’ 86.90.29, attività paramediche indipendenti.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
L’apertura della partita Iva può avere valore retroattivo al primo giorno del mese in cui la si è aperta, quindi, per fare un esempio, è possibile cominciare a lavorare il primo giorno del mese, aprire la partita Iva il 20 del mese, e fatturare le prestazioni svolte sin dal primo giorno del mese in corso.

Chi svolge un’arte o una professione deve utilizzare il modello AA9/12 (valido anche per le ditte individuali), con una delle seguenti modalità di invio:

  • online, tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite persona delegata, presentando la documentazione in duplice copia
  • per posta, mediante raccomandata a qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia di un documento d’identità.

REGIME FORFETARIO

La legge di stabilità 2015 ha infatti introdotto il nuovo regime forfetario, che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime forfettario non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Requisiti

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione purché nell’anno precedente:

  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
  • Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

 

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
    • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore del 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).
  • Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione

Reddito e tassazione
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel caso degli infermieri il coefficiente di redditività è del 78%. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.
Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime

Semplificazioni
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

• Semplificazioni ai fini Iva
Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

• Adempimenti ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

La comunicazione al Collegio è obbligatoria al fine di tenere aggiornato l’elenco dei liberi professionisti, presso ogni Collegio è possibile ritirare il modulo che va consegnato direttamente o spedito per posta. Al fine di tener aggiornato l’elenco dei liberi professionisti è necessario comunicare anche la cessazione dell’attività libera professionale.

• Responsabilità civile verso terzi
Svolgere la professione di infermiere richiede assunzione di responsabilità, in ragione del fatto che ad essere assistiti sono esseri umani. É necessario pertanto avvalersi di una assicurazione di responsabilità civile verso terzi, che tuteli il professionista dal dover risarcire con i propri risparmi un cliente che abbia accidentalmente subito un danno per causa del professionista stesso. La recente riforma degli ordini professionali – D.P.R. 7/8/2012 n. 137 art. 5 – ha introdotto l’obbligo per i professionisti di stipulare assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio della professione e l’obbligo di informare i clienti circa gli estremi della polizza e del massimale.
Responsabilità civile: esistono diverse compagnie assicuratrici che propongono questa forma assicurativa, ma è importante che gli infermieri sappiano che vi sono delle convenzioni stipulate a favore dei professionisti che sono particolarmente vantaggiose. Sui siti degli ordini provinciali e su quello della Federazione Nazionale ve ne sono di pubblicizzate. Consigliabile é sottoscrivere anche la polizza di “Tutela Giudiziaria”, che prevede garanzia prestata per le spese sostenute durante il tempo dell’assicurazione, in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del contratto o entro i tre anni antecedenti la sua decorrenza, e/o entro un anno dalla scadenza naturale del contratto, in conseguenza di un evento originario accaduto durante il periodo dell’assicurazione.

• Infortuni e/o malattia
Fermo restando che l’Ente di Previdenza e Assistenza di categoria provvede al riconoscimento di indennità di malattia o Infortunio verso i propri iscritti, è consigliabile aderire ad una copertura assicurativa per tali eventi, che integri le indennità previste, affinchè il libero professionista sia ulteriormente tutelato. Lo stesso Enpapi, ad esempio, ha sottoscritto una convenzione riservata appunto ai professionisti. In questo caso si avrà la Copertura Infortuni professionali ed extraprofessionali che copre il professionista ed eventualmente il suo nucleo familiare dagli infortuni che possono sopraggiungere durante l’attività lavorativa e non.

La libera professione può essere sostanzialmente esercitata in forma individuale (lavoratore autonomo) o in forma associata:

  • Cooperativa Sociale
  • Studio Associato
  • Società tra Professionisti

 

Gli infermieri libero professionisti devono obbligatoriamente versare i contributi all’Ente di Previdenza e Assistenza degli Infermieri (ENPAPI) e non all’Inps (come invece fanno i lavoratori dipendenti), e tanto meno devono versarli alla gestione “separata Inps”.
Qualunque attività abbia attinenza con la professione infermieristica, che non sia da lavoro dipendente, deve vedere il versamento dei contributi all’ENPAPI.
Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione ad Enpapi da parte dei soggetti, iscritti agli ordini provinciali OPI, che esercitano l’attività libero professionale:

• in forma individuale in quanto titolari di:

  • partita IVA
  • rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • prestazioni di lavoro autonomo non abituale

 

• in forma associata in qualità di:

  • associato ad uno studio professionale
  • socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo

 

L’infermiere libero professionista deve inviare all’ENPAPI la domanda di iscrizione utilizzando il modulo “domanda di iscrizione” disponibile sul sito www.enpapi.it. La domanda deve essere trasmessa insieme ad un documento d’identità entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività di libero professionista.

Il contributo soggettivo obbligatorio che deve versare il libero professionista è pari al 16% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo conseguito nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.
Alcuni soggetti possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo se:

  1.  svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
  2. rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
  3. gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età);
  4. gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all’Ente.

 

Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili. Le riduzioni si applicano solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.
Il contributo integrativo dovuto annualmente da ogni iscritto è pari al 4% da applicare su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale, anche se questi sono esenti da Iva ovvero sono stati percepiti nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative.
Diversamente, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, per le Pubbliche Amministrazioni il contributo integrativo resta fisso al 2%.
Infine il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
Il libero professionista, al di là della quota obbligatoria, è libero di versare quote superiori per poter accrescere il proprio “patrimonio contributivo” e godere in futuro di migliori prestazioni pensionistiche.
Infine si ricorda che i contributi soggettivi sono fiscalmente deducibili ai fini Irpef, mentre il contributivo integrativo non è deducibile.

Per una obsoleta legge esiste ancora oggi un vincolo di incompatibilità per il dipendente di un ente pubblico, di svolgere altra o stessa professione per conto di altri o individualmente.
Infatti l’art.53, D. Lgs. n.165, del 30.03.01, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, dispone, al primo comma, che: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.

Pertanto ad oggi vi è assoluto divieto di cumulo per tutti pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno per alcune categorie ed in particolare per tutto il Comparto Sanità dove l’art. 53 rinvia a quanto disposto dall’art.4, c.7, L. n.412, 30.12.91 che sancisce che: “Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso…”.
Pertanto tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del Comparto Sanità e, in specie, gli infermieri, non possono svolgere la cd. doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi.
Tuttavia qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, o sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione datrice di lavoro, anche se assunto a tempo pieno, può esercitare un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. In entrambi i casi il presupposto comune per la liceità del cd. cumulo di impieghi è l’assenza del conflitto d’interessi cui, nel secondo, si aggiunge anche lo obbligo di specifica autorizzazione dai competenti organi “secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Tutto quanto sopra non si applica ai dipendenti di aziende private in quanto non sono soggetti a tali vincoli, se non nella misura in cui il loro contratto preveda l’impossibilità per loro di svolgere l’attività anche altrove.
Una situazione quindi che avvantaggia l’infermiere dipendente di azienda sanitaria privata rispetto al dipendente pubblico; iniqua e verso la quale si sta lavorando per l’abrogazione.
Il libero professionista deve invece pretendere che nessun committente possa imporgli un rapporto di esclusività.

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