Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione Separata sono così stabilite:
Titolari di rapporto di collaborazione non contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico
ANNO ALIQUOTA
2012 e 2013 27%
2014 28%
2015 30%
2016 31%
In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Titolari di rapporto di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico
ANNO ALIQUOTA
2012 18%
2013 20%
2014 22%
2015 23,50%
2016 24%
La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta nel limite del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95, pari:
- per l’anno 2012, ad € 96.149,00
- per l’anno 2013, ad € 99.034,00
- per l’anno 2014, ad € 100.123,00
- per l’anno 2015, ad € 100.324,00
- per l’anno 2016, ad € 100.324,00
A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli Iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari:
- per l’anno 2012, ad € 14.930,00
- per l’anno 2013, ad € 15.357,00
- per l’anno 2014, ad € 15.516,00
- per l’anno 2015, ad € 15.548,00
- per l’anno 2016, ad € 15.548,00